Maternità per i lavoratori autonomi
Le madri lavoratrici autonome hanno diritto all'indennità di maternità (art. 66 e seguenti dell'ET) due mesi prima e tre mesi dopo la nascita del bambino.
In caso di adozione o affidamento di un figlio minorenne, il beneficio è concesso anche (legge n. 184/1983) per i tre mesi successivi alla presa in carico del bambino, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni (in caso di adozione/affidamento italiano) o i 18 anni (in caso di adozione/affidamento internazionale).
La madre lavoratrice autonoma può continuare a lavorare.
I padri lavoratori autonomi non hanno diritto a questa prestazione.
Chi ha diritto a questo beneficio?
Hanno diritto a questo beneficio le artigiane, le imprenditrici, gli agricoltori, gli affittuari, i mezzadri, gli imprenditori agricoli, così come i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca (marina e nelle acque interne), ai sensi della legge n° 250 del 13 marzo 1958, modificata, e che sono registrati presso l'amministrazione INPS in base al settore d’attività. Per avere diritto alla prestazione, i contributi devono essere regolarmente versati anche durante il periodo di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo la nascita).
L'indennità di maternità può essere richiesta anche se la madre si iscrive in un'amministrazione INPS dopo l'inizio della maternità, ovvero:
- Se la registrazione viene richiesta entro i termini di legge (cioè entro 30 giorni dall'inizio dell'attività per le artigiane e le imprenditrici ed entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le altre categorie):
- In caso di inizio del lavoro prima dell'inizio della maternità, l'indennità è dovuta secondo le condizioni sopra citate (per tutto il periodo di maternità). L'intero periodo è inoltre coperto da contributi.
- In caso di assunzione dopo l'inizio della maternità, l'indennità è pagabile per il periodo a partire dalla data di inizio del lavoro.
- Se la registrazione viene richiesta dopo i suddetti termini legali, l'indennità di maternità si può versare dalla data corrispondente della domanda.
Entità dei benefici
In caso di nascita (due mesi prima e tre mesi dopo) e in caso di adozione o affidamento (tre mesi dalla data di ingresso in casa del minore adottato o affidato nella famiglia), l'indennità di maternità è pagata al tasso dell'80% del salario giornaliero, che è determinato annualmente in base al tipo di lavoro svolto.
Se la gravidanza viene interrotta dopo il 3° mese, la prestazione viene pagata per 30 giorni. Se invece la gravidanza si interrompe dopo il 180° giorno, si applicano le medesime condizioni in essere per il parto.
Chi paga questa prestazione?
L'indennità di maternità è pagata direttamente dall’INPS. Il metodo di pagamento può essere scelto nella domanda:
- In contanti all'ufficio postale,
- Attraverso accredito sul conto bancario o postale.
La richiesta
La domanda per l'indennità di maternità deve essere presentata all’INPS in via telematica, ovvero:
- A mezzo web - Attraverso i servizi online del portale Internet INPS, al quale il cittadino ha accesso tramite un PIN;
- Attraverso gli uffici del patronato - Utilizzando i servizi telematici forniti da questi ultimi.
Nel caso delle madri lavoratrici autonome, la domanda deve essere presentata dopo la nascita del bambino e in ogni caso entro un anno dalla fine del periodo ammissibile per le prestazioni affinché la persona interessata non perda il diritto alle prestazioni.
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