Maternità obbligatoria nella gestione separata
Indennità di maternità e paternità: condizioni generali
Gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (perciò non pensionati né lavoratori dipendenti o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) hanno diritto ad un’indennità erogata dall’INPS:
- Per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre successivi per la madre;
- Per i tre mesi successivi la data effettiva del parto per il padre.
- La prestazione spetta anche al padre o alla madre in caso di adozione o affidamento.
I requisiti per accedere al trattamento sono:
Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata;
Versamento del contributo dello 0,72% per almeno un mese nei dodici precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (requisito modificato dal decreto legge n. 101).
L’indennità INPS è pari all’80% di 1/365mo del reddito derivante dall’attività di collaboratore percepito nei dodici mesi solari precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
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