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Maternità obbligatoria nella gestione separata

Indennità di maternità e paternità: condizioni generali

Gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (perciò non pensionati né lavoratori dipendenti o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) hanno diritto ad un’indennità erogata dall’INPS:

  • Per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre successivi per la madre;
  • Per i tre mesi successivi la data effettiva del parto per il padre.
  • La prestazione spetta anche al padre o alla madre in caso di adozione o affidamento.

 

I requisiti per accedere al trattamento sono:

Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata;

Versamento del contributo dello 0,72% per almeno un mese nei dodici precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (requisito modificato dal decreto legge n. 101).

L’indennità INPS è pari all’80% di 1/365mo del reddito derivante dall’attività di collaboratore percepito nei dodici mesi solari precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

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