Maternità lavoro dipendenti
La tutela della maternità e della paternità, nonché i relativi congedi ed i periodi di congedo, sono regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151 (cosiddetto Testo Unico sulla maternità e sulla paternità, di seguito denominato T.U.).
Dipendenti
Il congedo di maternità è un periodo di riposo obbligatorio concesso alla lavoratrice durante la gravidanza e i primi mesi di vita del bambino. Per questo periodo di riposo obbligatorio, il lavoratore non riceve alcuna retribuzione ma un'indennità, dovuta anche in caso di adozione o di affidamento di un minore.
Se la madre non può prendere il congedo pagato a causa di determinate circostanze, il padre può beneficiarne (congedo di paternità).
Beneficiari del congedo
- Lavoratrici per le quali vengono versati anche i contributi di maternità all’INPS (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti) e che hanno un rapporto di lavoro esistente all'inizio del congedo di maternità.
- Lavoratrici disoccupate o sospese, a condizione che il congedo di maternità (art. 24 del T.E.):
- Sia iniziato entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro;
- Sia iniziato dopo i 60 giorni di cui sopra e si abbia diritto ad un’indennità di disoccupazione, di mobilità o salariale. Le disoccupate per le quali non sono stati versati contributi di disoccupazione negli ultimi due anni hanno diritto all'indennità, a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e che nel biennio precedente all'inizio della maternità siano state versate almeno 26 settimane di contributi all’INPS.
- Lavoratrici agricole con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato già classificate come salariate giornaliere nell'anno in cui è iniziato il congedo di maternità. Ciò deve essere dimostrato nei registri annuali nominativi, con almeno 51 giorni di lavoro agricolo.
- Lavoratrici domestiche e familiari che abbiano almeno 26 settimane di contributi nell'anno in cui è iniziata la maternità o 52 settimane di contributi nel biennio precedente all'inizio della maternità.
- Collaboratrici domestiche;
- Lavoratrici che svolgono attività di servizio sociale o pubblico come definito nell'art. 65 del T.E. (cosiddetto LSU o APU).
- Le dipendenti pubbliche (anche degli enti soppressi Inpdap ed Enpals) non hanno diritto a questo tipo di maternità. Tale categoria deve essere conforme alle disposizioni pertinenti previste per la pubblica amministrazione.
Cos'é necessario?
Un'interruzione obbligatoria del lavoro che copra i seguenti periodi:
Prima della nascita:
Due mesi prima della data prevista per il parto (con l'eccezione della gestione flessibile del tempo libero) e il giorno del parto.
Periodi di divieto di rientro al lavoro anticipato ordinati dall’azienda sanitaria (in caso di gravidanza ad alto rischio) o dall'ispettorato del lavoro (per lavoro inadeguato).
Dopo il parto:
Tre mesi dopo la nascita (con l'eccezione della gestione flessibile del congedo). Se il parto avviene dopo la data prevista, viene conteggiato anche il tempo tra la data prevista e quella effettiva della nascita. In caso di nascita prematura oltre ai tre mesi dopo la nascita si ha diritto anche al tempo tra la data effettiva e quella prevista del parto.
Ulteriori periodi decretati dall'Ispettorato del lavoro come lavoro irragionevole subito dopo la nascita.
In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non cambia.
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la lavoratrice può prendere il congedo di maternità per intero o solo in parte dopo la nascita, non appena il bambino torna a casa. Tuttavia, le condizioni di salute della lavoratrice devono permetterle di riprendere il lavoro (vedi sentenza della Corte Costituzionale n° 116/2011).
Un aborto dopo il 180° giorno di gravidanza è considerato una "nascita" a tutti gli effetti. In tal caso, la lavoratrice può usufruire dell'intero periodo di maternità, a meno che non decida di riprendere l'attività lavorativa (secondo l'art. 16, comma 1 bis del T.E., modificato dal GvD n° 119/2011).
Nel caso di adozione o affidamento di un minore italiano, ai sensi della legge n° 184/1983 il congedo di maternità è concesso per i cinque mesi successivi all'effettiva consegna del minore adottato o del minore affidato in preadozione (compreso il giorno della consegna).
Nel caso di adozioni internazionali o affidamenti preadottivi il congedo è dovuto, ai sensi della legge n° 184/1983, per i 5 mesi successivi all'arrivo in Italia del minore adottato/affidato (compreso il giorno dell'arrivo). Il congedo può essere preso, anche parzialmente, prima dell'ingresso del minore: in questo caso anche il congedo di maternità sarà di cinque mesi. Il congedo che non è stato preso prima dell'ingresso del minore può essere richiesto, anche suddiviso, entro cinque mesi dalla suddetta data di ingresso. I periodi di soggiorno all'estero che non sono seguiti da un provvedimento di adozione o di affidamento valido in Italia non possono essere coperti come congedo di maternità e devono essere giustificati diversamente. Il congedo non retribuito o non compensato è previsto anche per i periodi di soggiorno all'estero.
Nel caso di un affidamento non preadottivo, secondo la legge n° 184/1983 si ha diritto a tre mesi di congedo di maternità, che devono essere presi entro cinque mesi dalla data dell'affidamento, anche se divisi.
Condegno di paternità
Il congedo di paternità è disponibile al verificarsi di determinate circostanze che riguardano la madre del bambino, sia che quest’ultima abbia o meno un lavoro. Esiste il diritto al congedo di paternità:
- in caso di morte o di grave menomazione della madre. La morte della madre deve risultare dalla dichiarazione di responsabilità nella domanda telematica. I certificati medici che dimostrano la grave menomazione devono essere consegnati all'Ufficio Sanitario INPS in una busta sigillata, presentati allo sportello o inviati per posta con lettera raccomandata;
- se il bambino viene abbandonato dalla madre. L'abbandono (o il mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre deve risultare dalla dichiarazione di responsabilità nella domanda telematica;
- se il bambino è affidato esclusivamente al padre (art. 155-bis del CC). Per provarlo, la domanda telematica deve essere accompagnata o dalla decisione del giudice che ordina l'affidamento esclusivo. In alternativa, si può anche allegare una dichiarazione di responsabilità, che deve contenere i dati dell'ordine del giudice e del tribunale;
- se la lavoratrice rinuncia a tutto o parte del congedo di maternità a cui ha diritto in caso di adozione o affidamento di un minore. La rinuncia deve risultare dalla dichiarazione di responsabilità fornita nella domanda telematica.
Il congedo di paternità a cui la madre ha diritto dopo il verificarsi di una delle circostanze di cui sopra (morte, grave menomazione, ecc.) coincide con il congedo di maternità non goduto dalla madre lavoratrice. Se la madre non lavora, il congedo di paternità termina tre mesi dopo la nascita. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, il congedo di paternità può essere rimandato in tutto o in parte a dopo il ritorno a casa del bambino.
Astensione dal lavoro del dipendente (Padre)
La legge n° 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto le seguenti misure di sostegno della paternità, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015:
- Il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un giorno durante i cinque mesi successivi alla nascita del bambino. Si tratta di un diritto indipendente, cioè il padre può rivendicarlo nello stesso momento della madre (dopo la nascita). In questo caso, ha diritto al 100% della paga.
- Il dipendente può anche richiedere un ulteriore congedo speciale entro il quinto mese dalla nascita del bambino (anche due giorni consecutivi), ma solo se la madre rinuncia a uno o due giorni di congedo di maternità. In questo caso, è dovuta anche la paga completa.
Ulteriori informazioni si possono trovare online, nella pagina "Congedi papà" dell’INPS, dove sono spiegati in dettaglio il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e la circolare INPS n° 48 del 28 marzo 2013.
Quanto é dovuto?
Durante il congedo di maternità o paternità, il lavoratore ha diritto all'80% del salario giornaliero calcolato sulla base dell'ultimo stipendio percepito immediatamente prima dell'inizio del periodo di assenza dal lavoro (di solito sulla base dell'ultimo mese di lavoro prima dell'inizio della maternità).
Chi paga questa prestazione?
Di regola, questa prestazione è pagata in anticipo dal datore di lavoro.
L'indennità di maternità è pagata direttamente dall’INPS ai seguenti lavoratori:
- Lavoratori stagionali;
- Lavoratori agricoli (a meno che il datore di lavoro anticipi l'indennità di maternità ai dipendenti fissi);
- Le lavoratrici dell'industria teatrale (in caso di lavoro occasionale o temporaneo);
- Lavoratori domestici e familiari;
- Lavoratori disoccupati o sospesi.
L'indennità di maternità è pagata direttamente dall’INPS. Il metodo di pagamento può essere scelto al momento della presentazione della domanda:
- In contanti all'ufficio postale;
- Attraverso bonifico sul conto bancario o postale.
La richiesta
La richiesta di maternità o paternità deve essere presentata all’INPS in via telematica, ovvero:
- A mezzo web - Attraverso i servizi online del portale dell’INPS, a cui il cittadino ha accesso tramite un PIN (www.inps.it - servizi online);
- Attraverso il Contact Center - Raggiungibile dalla rete fissa al numero verde 803164 o dalla rete mobile al numero a pagamento 06164164 (a seconda della tariffa di telefonia mobile scelta);
- Attraverso gli uffici del patronato o gli intermediari dell'Istituto – In base ai servizi telematici offerti.
Di norma, la domanda telematica deve essere presentata prima dell'inizio del periodo di maternità e comunque entro un anno dalla fine del periodo retributivo, affinché l'interessata non perda il diritto alle prestazioni.
Il dipendente deve comunicare la data di nascita del bambino e i relativi dati personali entro 30 giorni dalla nascita attraverso uno dei canali telematici sopra elencati.
Documenti da presentare in forma cartacea
Il certificato medico (che attesta la gravidanza) e gli altri documenti richiesti per il pagamento dell'indennità di maternità o paternità devono essere presentati in originale all'ufficio INPS competente. Questi documenti possono essere consegnati allo sportello o inviati per posta con lettera raccomandata.
Sulla busta contenente i documenti deve essere indicato quanto segue:
- Il numero di protocollo assegnato durante la procedura online per la presentazione dei documenti;
- L'indicazione "documenti relativi alla domanda di maternità/paternità - Certificati medici" (in conformità con la legge sulla protezione dei dati).
Limitazione del diritto alle prestazioni
Il diritto alle prestazioni si interrompe dopo un anno dalla fine del congedo di maternità/paternità. Per conservare il diritto, l'interessato deve presentare i documenti con data certa prima della fine di tale anno. La richiesta di interruzione della prescrizione può essere presentata all’INPS anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).
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