Menu close
A cosa sei interessato?
IT

Congedo parentale per salariati

Il congedo parentale è un congedo speciale facoltativo, retribuito, a cui hanno diritto sia la madre che il padre (anche in caso di adozione o affidamento), purché abbiano un rapporto di lavoro salariato e un figlio minorenne.

Il vostro referente di lvh.apa
Congedo parentale per salariati
Andreas Innerhofer
Coordinatore Patronato
Ufficio circondariale di Merano
Congedo parentale per salariati
Klaus Dander
Patronato
Ufficio circondariale di Brunico
E-Mail:  inapa@lvh.it
Congedo parentale per salariati
Sonia Kompatscher
Patronato
Sede centrale di Bolzano
Congedo parentale per salariati
Johanna Thaler
Patronato
Ufficio circondariale di Bressanone
E-Mail:  inapa@lvh.it
/
A chi spetta il congedo parentale?
Periodo spettante di condegno parentale
Entità del condegno parentale

A chi spetta il congedo parentale?

Al congedo parentale hanno diritto:

  • Lavoratrici e lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere;
  • Lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.).
    Presupposti:
  • Il congedo parentale viene richiesto entro il primo anno di vita del figlio; in questo caso sono necessari 51 giorni lavorativi nell’anno precedente la nascita. Vengono remunerate anche le interruzioni di lavoro continuate nell’anno successivo.
  • Il congedo parentale viene richiesto nel corso del secondo e terzo anno di vita del figlio; in questo caso è necessario avere un rapporto di lavoro (iscrizione nei registri dei nomi dei lavoratori a giornata e 51 giorni lavorativi nell’agricoltura nell’anno precedente la richiesta del congedo parentale oppure nello stesso anno se i giorni lavorativi sono precedenti alla richiesta del congedo parentale).

I disoccupati, i lavoratori sospesi, i lavoratori domestici e a domicilio non hanno diritto al congedo parentale. Se il rapporto di lavoro termina all’inizio o durante il congedo parentale, anche il diritto alla retribuzione decade nello stesso momento, vale a dire lo stesso giorno della fine del rapporto di lavoro.

Periodo spettante di condegno parentale

Entrambi i genitori naturali hanno diritto al congedo parentale e ne possono usufruire per un massimo di 10 mesi entro il dodicesimo anno di vita del figlio. Se il padre richiede come minimo 3 mesi (continuativi o frazionati), il periodo complessivo sale a 11 mesi. Questo congedo speciale può essere richiesto da entrambi i genitori anche contemporaneamente.

La maternità/paternità facoltativa spetta:

  • Alla madre salariata per un massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati);
  • Al padre salariato per un massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati); se il padre richiede come minimo 3 mesi (continuativi o frazionati), il periodo complessivo sale a 7 mesi;
  • Al padre salariato durante il periodo obbligatorio di maternità (dal giorno della nascita), anche nel caso la madre non lavori;
  • Al genitore unico (madre o padre) per un massimo di 10 mesi (continuativi o frazionati).

Il congedo parentale spetta sia ai genitori naturali che a quelli adottivi o affidatari che percepiscono un salario. Il congedo va preso entro i primi otto anni dall’ingresso in famiglia, indipendentemente dall’età del figlio al momento dell’adozione o affidamento, e comunque entro il 18° anno di età.

Entità del condegno parentale

Durante il congedo parentale i genitori naturali ricevono un’indennità così quantificata:

  • Fino al terzo anno di vita del figlio, e per un massimo di 6 mesi (madre o padre), il 30% del salario medio giornaliero, calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito prima del congedo parentale;
  • Fra il terzo e l’ottavo anno di vita del figlio, nel caso i genitori non abbiano ancora usufruito del congedo speciale o lo abbiano ricevuto solo parzialmente, il 30% del salario medio giornaliero, tuttavia soltanto a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia di 2,5 volte inferiore alla pensione minima (ossia € 495,43 per l’anno 2013).
  • Fra l’ottavo e il dodicesimo anno di vita non spetta alcuna indennità.

Anche i genitori adottivi o affidatari ricevono il 30% del salario medio giornaliero, calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito nel mese precedente al congedo parentale. Nello specifico:

  • Entro 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dal reddito del richiedente e per un massimo di 6 mesi (entrambi i genitori);
  • Fra 3 e 8 anni dalla data dell’ingresso del minore in famiglia, sempre che i genitori non abbiano ancora usufruito del congedo speciale o lo abbiano ricevuto solo parzialmente, il 30% della retribuzione, tuttavia soltanto a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia di 2,5 volte inferiore alla pensione minima.

Anche questo potrebbe interessarvi

Congedo parentale gestione separata
Congedo parentale per lavoratori autonomi
Maternità obbligatoria nella gestione separata
Maternità lavoro dipendenti
Maternità per i lavoratori autonomi
/
Approfittate dei vantaggi per i soci lvh.apa
Avete ancora domande?

Non preoccupatevi: contattateci. 
Siamo qui per voi!

1
/
1
Congedo parentale per salariati