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Congedo parentale per salariati

Il congedo parentale è un congedo speciale facoltativo, retribuito, a cui hanno diritto sia la madre che il padre (anche in caso di adozione o affidamento), purché abbiano un rapporto di lavoro salariato e un figlio minorenne.

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Congedo parentale per salariati
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Coordinatore Patronato
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E-Mail:  inapa@lvh.it
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Congedo parentale per salariati
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Ufficio circondariale di Bressanone
E-Mail:  inapa@lvh.it
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A chi spetta il congedo parentale?
Periodo spettante di condegno parentale
Entità del condegno parentale

A chi spetta il congedo parentale?

Al congedo parentale hanno diritto:

  • Lavoratrici e lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere;
  • Lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.).
    Presupposti:
  • Il congedo parentale viene richiesto entro il primo anno di vita del figlio; in questo caso sono necessari 51 giorni lavorativi nell’anno precedente la nascita. Vengono remunerate anche le interruzioni di lavoro continuate nell’anno successivo.
  • Il congedo parentale viene richiesto nel corso del secondo e terzo anno di vita del figlio; in questo caso è necessario avere un rapporto di lavoro (iscrizione nei registri dei nomi dei lavoratori a giornata e 51 giorni lavorativi nell’agricoltura nell’anno precedente la richiesta del congedo parentale oppure nello stesso anno se i giorni lavorativi sono precedenti alla richiesta del congedo parentale).

I disoccupati, i lavoratori sospesi, i lavoratori domestici e a domicilio non hanno diritto al congedo parentale. Se il rapporto di lavoro termina all’inizio o durante il congedo parentale, anche il diritto alla retribuzione decade nello stesso momento, vale a dire lo stesso giorno della fine del rapporto di lavoro.

Periodo spettante di condegno parentale

Entrambi i genitori naturali hanno diritto al congedo parentale e ne possono usufruire per un massimo di 10 mesi entro il dodicesimo anno di vita del figlio. Se il padre richiede come minimo 3 mesi (continuativi o frazionati), il periodo complessivo sale a 11 mesi. Questo congedo speciale può essere richiesto da entrambi i genitori anche contemporaneamente.

La maternità/paternità facoltativa spetta:

  • Alla madre salariata per un massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati);
  • Al padre salariato per un massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati); se il padre richiede come minimo 3 mesi (continuativi o frazionati), il periodo complessivo sale a 7 mesi;
  • Al padre salariato durante il periodo obbligatorio di maternità (dal giorno della nascita), anche nel caso la madre non lavori;
  • Al genitore unico (madre o padre) per un massimo di 10 mesi (continuativi o frazionati).

Il congedo parentale spetta sia ai genitori naturali che a quelli adottivi o affidatari che percepiscono un salario. Il congedo va preso entro i primi otto anni dall’ingresso in famiglia, indipendentemente dall’età del figlio al momento dell’adozione o affidamento, e comunque entro il 18° anno di età.

Entità del condegno parentale

Durante il congedo parentale i genitori naturali ricevono un’indennità così quantificata:

  • Fino al terzo anno di vita del figlio, e per un massimo di 6 mesi (madre o padre), il 30% del salario medio giornaliero, calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito prima del congedo parentale;
  • Fra il terzo e l’ottavo anno di vita del figlio, nel caso i genitori non abbiano ancora usufruito del congedo speciale o lo abbiano ricevuto solo parzialmente, il 30% del salario medio giornaliero, tuttavia soltanto a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia di 2,5 volte inferiore alla pensione minima (ossia € 495,43 per l’anno 2013).
  • Fra l’ottavo e il dodicesimo anno di vita non spetta alcuna indennità.

Anche i genitori adottivi o affidatari ricevono il 30% del salario medio giornaliero, calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito nel mese precedente al congedo parentale. Nello specifico:

  • Entro 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dal reddito del richiedente e per un massimo di 6 mesi (entrambi i genitori);
  • Fra 3 e 8 anni dalla data dell’ingresso del minore in famiglia, sempre che i genitori non abbiano ancora usufruito del congedo speciale o lo abbiano ricevuto solo parzialmente, il 30% della retribuzione, tuttavia soltanto a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia di 2,5 volte inferiore alla pensione minima.

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