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Informazioni e consulenze

Il centro di competenza Edilizia e Installazioni dell’apa offre ai soci una consulenza legale sugli appalti pubblici. Vi aiutiamo anche a prendere parte alle gare, mettendovi a disposizione moduli e dichiarazioni per i contratti più svariati.

Referente di lvh.apa
Informazioni e consulenze
Avv. - RA Dr. Alessandro Olivato
Ufficio di Competenza Edilizia ed Installazione
Sede centrale di Bolzano
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Suddivisione in lotti e specialità
Chi bandisce l’appalto?
Cosa si bandisce?
Come si bandisce?

Suddivisione in lotti e specialità – la legge provinciale sulle gare d’appalto

Definizione chiara: “lotto”, “lotto quantitativo” e “lotto qualitativo”

  • Lotto: parte della costruzione che non ha autonomia funzionale
  • Lotto quantitativo: secondo le funzioni o le diverse fasi in sequenza del progetto
  • Lotto qualitativo: ripartizione in lotti e specialità

Ripartizione degli appalti in lotti
Il volume e l’oggetto dei lotti viene deciso dal committente pubblico. Nel caso l’amministrazione pubblica decida di non suddividere l’appalto in lotti, è tenuta a motivarlo.

Chi bandisce l’appalto?

Stazione appaltante – enti pubblici: per “stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico o privato che bandiscono una gara per appaltare l’esecuzione di lavori pubblici, la fornitura di beni o di servizi. A livello provinciale gli enti pubblici sono i comuni, le comunità circondariali o le istituzioni pubbliche.

Cosa si bandisce?

“Appalti pubblici di lavori”: sono incarichi pubblici di opere e costruzioni. Hanno per oggetto l’esecuzione, oppure sia il progetto che l’esecuzione, in conformità ai requisiti specificati dall’ente appaltatore in base a un progetto preliminare o definitivo. Tali lavori vengono elencati nei portali elettronici sotto le categorie SOA (generiche) oppure SIOS (specialistiche).

“Appalti pubblici di servizi”: sono incarichi pubblici che hanno per oggetto la fornitura di servizi. I servizi che vengono appaltati possono essere ad esempio: noleggio di macchinari edili o di movimento terra con relativi operatori, manutenzioni e riparazioni, servizi di trasporto etc.

“Appalti pubblici di forniture”: sono altri incarichi pubblici riguardanti l’acquisto di beni. Per esempio l’acquisto di mobilio, di impianti e apparecchiature, di generi alimentari, di materiale da costruzione o installazione etc.

Come si bandisce?

“Procedure aperte”: sono quei bandi in cui tutti gli operatori economici interessati possono presentare un’offerta. I partecipanti devono accertarsi di possedere le necessarie qualifiche e requisiti previsti dalle condizioni del bando. Le procedure aperte sono visibili a tutti gli operatori economici nei portali elettronici.

“Procedure negoziate”: sono i bandi in cui la stazione appaltante invita operatori economici di sua scelta e tratta le condizioni dell’incarico. Nelle procedure negoziate sono soltanto gli operatori economici invitati a vedere i bandi nel portale.

“Affidamenti diretti”: sono procedure semplificate, possibili solo fino a un determinato valore limite (i limiti sono differenti a livello nazionale e provinciale). In caso di affidamenti diretti, la stazione appaltante può incaricare direttamente un operatore economico affidandogli lavori, servizi o forniture dopo che ha ottenuto preventivi, consultato un certo numero di altri operatori oppure condotto una ricerca di mercato.

“Accordo quadro”: si tratta di un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici. Lo scopo è quello di stabilire le condizioni degli appalti che saranno aggiudicati durante un certo periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente le quantità prevedibili.

“Dialogo competitivo”: è una procedura in cui la stazione appaltante, soprattutto in casi di lavori particolarmente complessi, entra in dialogo con i candidati ammessi al bando di gara. Lo scopo è quello di individuare una o più soluzioni adatte alle loro esigenze, in base alle quali i candidati sono invitati a presentare la loro offerta. Tutti gli operatori economici possono candidarsi a questo tipo di procedura.

Modifiche legislative delle gare pubbliche

A gennaio 2021 è stata modificata la legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, mantenendo e prolungando alcune disposizioni vantaggiose per le PMI. A livello provinciale abbiamo ulteriori agevolazioni nel partecipare alle gare: per esempio gli appalti urgenti rimangono possibili in tutti i settori.

  • Nei lavori edili, le procedure negoziate fino alla soglia UE (5.350.000,00 €) possono essere condotte con un minimo di 15 inviti
  • Sono stati mantenuti i pagamenti anticipati (40%) e gli acconti 60%-80%)
  • Rimane in essere il subappalto al 100% e non occorre più citare la proposta a tre
  • Tornano ad essere necessarie le garanzie provvisorie sopra i 2.000.000,00 € in caso di lavori edili e forniture di servizi sopra i 214.000,00 €
  • Torna obbligatorio versare il contributo ANAC per appalti oltre i 150.000,00 €
  • Alcuni modelli sono stati revisionati.
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Informazioni e consulenze

Legge provinciale sugli appalti - soglie appalti

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Informazioni e consulenze

Legge sugli appalti di Stato - soglie appalti

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Informazioni e consulenze
Workshop sugli appalti pubblici

In corsi di stampo pratico spieghiamo ai partecipanti le novità legislative, mostriamo come adattare il portale alle nuove norme, come aggiornare registrazioni ed elenco telematico. Tutti i partecipanti al corso possono lavorare sul PC nel portale degli appalti utilizzando i propri dati di accesso.

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